Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. I benefìci di cui alla presente legge spettano anche a chi, in seguito al ricovero in una struttura sanitaria pubblica, sia vittima di errori terapeutici o derivanti da cause imputabili all'organizzazione sanitaria della struttura stessa, indipendentemente da colpa, e abbia riportato i danni permanenti di cui al comma 1».